Riqualificazione Energetica
Ecobonus 2026: cosa comprende
Anche nel 2026 l'Ecobonus è stato prorogato con la doppia aliquota del 50% per i lavori nelle case principali e del 36% per le secondarie. Ecco i dettagli...
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Le spese detraibili con l’Ecobonus devono avvenire entro il 31 dicembre 2026 attraverso strumenti di pagamento tracciabili come il Bonifico parlante (la causale deve fornire una spiegazione completa e dettagliata del pagamento, garantendo trasparenza e tracciabilità ai fini fiscali). Possono richiedere l’Ecobonus tutti i contribuenti, residenti e non, che possiedono l’immobile (a qualsiasi titolo: proprietari, usufruttuari, locatari, comodatari) e ne sostengono le spese. L’agevolazione si applica sia a persone fisiche (inclusi liberi professionisti) sia a titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone e capitali).

Detrazioni Ecobonus 2026: come funzionano
Anche nel 2026 le detrazioni sui lavori di efficientamento energetico nelle case principali restano più generose, con una percentuale al 50%, mentre per le seconde case o immobili non adibiti ad abitazione principale l’aliquota scende al 36%. Secondo la normativa, per casa principale si intende quella nella quale si ha il domicilio e si risiede abitualmente (non è necessario che sia la prima casa acquistata).
Ricordiamo che nel Bilancio 2025 era stata prevista una drastica diminuzione delle percentuali degli incentivi fiscali sui lavori in casa già a partire dal 2026, ma per fortuna tale riduzione è stata rinviata di un anno. Secondo il nuovo Disegno di Legge di Bilancio in corso di discussione, il taglio delle aliquote slitterà infatti al 2027: le detrazioni scenderanno al 36% per gli interventi sulle abitazioni principali e al 30% per quelle secondarie, salvo eventuali modifiche future.

L’Ecobonus si può richiedere per edifici esistenti di varie destinazioni d’uso: sia residenziali (case unifamiliari e appartamenti in condominio), sia a destinazione produttiva, commerciale o professionale (a differenza del Bonus ristrutturazioni che ammette solo residenziali). È fondamentale che l’edificio sia già accatastato o che sia stata avviata la procedura di accatastamento. L’Ecobonus non è quindi ottenibile per le nuove costruzioni.

La detrazione verrà erogata sotto forma di sconto fiscale Irpef o Ires in 10 rate annuali di pari importo. Ricordiamo che lo sconto in fattura e la cessione del credito per l’Ecobonus non sono più possibili per le spese sostenute a partire dal 30 marzo 2024 (negli ultimi mesi sono stati annunciate dal Governo altre possibili forme di sostegno per agevolare l’accesso delle detrazioni fiscali ai redditi bassi, ma essendo in fase di discussione in Parlamento, non si sa se queste formule alternative di erogazione delle agevolazioni potranno essere riattivate nel 2026).
I lavori detraibili con l’Ecobonus 2026
1. riqualificazione globale di edifici esistenti che devono raggiungere un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale al di sotto dei valori indicati nelle tabelle dell’Allegato A del Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2008
2. lavori sugli involucri degli edifici: ad es. installazione di isolamento a cappotto, coibentazione del tetto
3. sostituzione degli infissi o serramenti ad alta efficienza energetica (ad es. la sostituzione delle finestre esistenti)
4. installazione di schermature solari (ad eccezione degli orientamenti a NORD)
5. installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda
6. sostituzione di impianti di riscaldamento
7. installazione di dispositivi di domotica
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Nel 2026 l’Ecobonus, secondo il Disegno di Legge in discussione, resterà al 50% per gli interventi di riqualificazione energetica nelle abitazioni principali e al 36% per quelle secondarie.
Sono inoltre detraibili anche le spese professionali correlate all’intervento, opere murarie connesse ai lavori, spese per altre opere accessorie legate in modo dimostrabile alla riqualificazione energetica.
Requisito fondamentale per poter ottenere l’Ecobonus anche nel 2026: i lavori devono essere svolti all’interno di immobili che hanno già un impianto di riscaldamento fisso e funzionante (se hai un sottotetto non riscaldato, puoi invece utilizzare il Bonus ristrutturazioni).
Ricordiamo che dal 2025, a causa di una normativa UE, in Italia non si possono più ottenere incentivi con l’installazione di caldaie autonome alimentate a combustibili fossili come il gas (quindi non sono più incentivabili nemmeno con l’Ecobonus).
Restano ancora incentivabili gli apparecchi ibridi, composti da una pompa di calore e da una caldaia a condensazione, ma solo se controllate da una centralina unica.
Ecobonus: limiti di spesa per tipo di lavori
Sono rimasti invariati i limiti di spesa detraibile per tipologia di lavoro, ecco i principali:
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per la riqualificazione globale: 100 mila euro
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acquisto e posa di finestre comprensive di infissi: 60 mila euro
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sostituzione di impianti di climatizzazione: 30 mila euro
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interventi di coibentazione su strutture opache: 60 mila euro
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acquisto e posa in opera di schermature solari: 60 mila euro.
Sostituzione delle finestre con l’Ecobonus e massimali per zona climatica
Per la sostituzione delle finestre con l’Ecobonus fin dal 2020 sono stati introdotti dei massimali di spesa al metro quadro che variano a seconda della zona climatica e della grandezza della finestra. Per le aree con clima più mite – A, B e C – il limite di spesa detraibile per l’Ecobonus è di 660 euro al metro quadrato (in base alla dimensione del foro finestra), che sale a 780 euro se è presente una schermatura solare contro la luce, come una persiana. Nelle zone con clima più freddo – D, E ed F – i massimali di spesa salgono a 780 euro a mq per il serramento, e di 900 se la protezione oscurante è inclusa.

Ecobonus e massimali per redditi alti
Se il tuo reddito complessivo annuo supera i 75.000 euro, dal 2025 sono state introdotte delle restrizioni sulle principali detrazioni fiscali statali, incluso l’Ecobonus.
Sono stati introdotti due livelli di reddito elevato, ognuno con un tetto massimo di detrazione:
per chi dichiara tra 75.000 e 100.000 euro l’anno, la detrazione massima consentita è di 14.000 euro
per redditi superiori ai 100.000 euro, il limite massimo si riduce a 8.000 euro.
A questi importi va poi applicato un coefficiente, variabile tra 0,5 e 1, determinato dal numero di figli minorenni a carico e dall’eventuale presenza di figli con disabilità.
I coefficienti previsti sono:
nessun figlio a carico: coefficiente 0,50 (di conseguenza il tetto massimo viene ridotto della metà)
1 figlio a carico: coefficiente 0,70
2 figli a carico: coefficiente 0,85
più di due figli a carico, oppure almeno un figlio con disabilità: coefficiente 1 (il massimale non subisce riduzioni).